lunedì 17 novembre 2014

divorziati risposati e confessione

Assoluzione dei risposati: responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede che cita il Concilio di Trento




Ringraziamo un sacerdote sollecito - che ringraziamo di cuore - per la segnalazione di questo articolo uscito su "L'homme nouveau" il 12.11.2014. 
Don Claude Barthe analizza un buon responsum datto dalla Congregazione della Dottrina per la Fede (22.10.2014), sulla facoltà di assoluzione o meno a divorziati risposati civilmente. 
Le parole della Congregazione sono chiare e cristalline, ed ogni commento sarebbe superfluo.
Da rimarcare come la Congregazione, "nonostante" il Sinodo e seguendo la linea ortodossa, abbia citato la Familiaris Consortio e il Concilio di Trento sulle condizioni per poter dare l'assoluzione. 
Pubblichiamo la traduzione in italiano fatta da MiL, ma riportiamo altresì il testo integrale in francese, rispettando la sua forma.
Roberto 

http://blog.messainlatino.it/2014/11/assoluzione-dei-risposati-responsum.html?spref=fb


La questione della situazione dei cattolici divorziati risposati civilmente è stata particolarmente discussa nella riunione speciale del Sinodo su "Le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione", che si è concluso 18 ottobre scorso. Un testo della Congregazione per la Dottrina della Fede, in risposta ad una domanda di un sacerdote, ha di recente apportato un elemento importante particolarmente illuminante nell'attuale confusione generale, su un punto specifico della pastorale nei confronti di questi fedeli.
 
Questa risposta ha il vantaggio di porsi a monte del problema sulla comunione eucaristica ai divorziati risposati. Esso regola infatti quello che dovrebbe essere l'atteggiamento dei sacerdoti che esercitino il ministero della riconciliazione per questi fedeli divorziati risposati.
 
 
Quando è stato chiesto da un sacerdote francese:


 «Il confessore può dare l'assoluzione ad un penitente che, essendo stato sposato religiosamente, ha contratto un secondo matrimonio civile dopo il divorzio?»
 
La Congregazione per la Dottrina della Fede ha risposto il 22 OTTOBRE 2014:
 «Non possiamo escludere a priori i fedeli divorziati risposati dalla confessione penitenziale che porterebbe alla riconciliazione sacramentale con Dio e quindi alla comunione eucaristica. Papa Giovanni Paolo II nella sua Esortazione Apostolica Familiaris Consortio (n. 84), ha ritenuto questa possibilità e ne ha precisato le condizioni: "La riconciliazione attraverso il sacramento della penitenza - aprendo la strada al sacramento eucaristico - può essere concessa solo a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in contraddizione con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò implica effettivamente che quando un uomo e una donna non possono, per gravi motivi - per esempio, l'educazione dei figli - rispettare l'obbligo della separazione, essi allora  si devono  impegnare a vivere in piena continenza,  vale a dire, ad astenersi dagli atti propri dei coniugi" (si veda anche Benedetto XVI, Sacramentum caritatis, n. 29). Il confessore serio deve considerare quanto segue:
1 - Controllare la validità del matrimonio religioso secondo la verità, evitando di dare l'impressione di una forma di "divorzio cattolico".
2 - Vedere se 
eventualmente le persone, con l'aiuto della grazia, possono separarsi con il loro nuovo compagno e riconciliarsi con coloro da cui si sono separati.
3 - Invitare i divorziati risposati, che per motivi gravi (ad esempio i bambini) non possono essere separati dai loro nuovi coniugi, a vivere come "fratello e sorella". In ogni caso, l'assoluzione può essere concessa solo se c'è la certezza di un autentico pentimento, vale a dire "di il dolore interiore e della riprovazione del peccato, che è stato commesso e il proposito di non può peccare più "(Concilio di Trento, dottrina sul sacramento della Penitenza, v. 4). In questa linea, non si può assolvere validamente un divorziato  risposato che non prenda una ferma decisione di non "peccare più" e di astenersi quindi dagli atti propri dei coniugi e di fare tutto quanto sia in suo potere a tal scopo."
      
Luis F. Ladaria, SI, Arcivescovo titolare di Thibica, Segretario.

La Congregazione non si accontenta di citare il n. 84 Familiaris Consortio. Essa analizza realisticamente le linee guida che deve seguire il ministro del sacramento della penitenza. Va notato che la Congregazione non intende impegnarsi, nel contesto della questione sottopostale, ad una presentazione sulle diverse possibilità di esortazione morale e spirituale che sono disponibili al sacerdote, per parlare della santità di sacramento del matrimonio, della sua indissolubilità nonostante l'adulterio che ha portato alla nuova unione civile, la responsabilità su ogni altro coniuge separato, lo scandalo dato, le grazie del sacramento che continuano ad essere disponibili per loro, eccetera. Il responsum non risolve le questioni affrontate dal sacerdote che ascolta la confessione del penitente per sapere se può effettivamente assolvere il nome di Cristo, in virtù del suo ministero sacramentale e a quali condizioni.

Grande benevolenza.

Anche se nel contesto della diffusione e discussione pubblica delle teorie eterodosse il Responsum  potrebbe apparire "rigido", esso si indirizza, in realtà, il più possibile verso la benevolenza nei confronti del peccatore, tenendo conto realisticamente la situazione di peccato creata dalla formazione di una nuova unione dopo il divorzio, e cercando di rimuovere con attenzione il penitente "senza schiacciare il lumicino ancora tremolante" Possiamo dire che Congregazione si pone, secondo la tradizione della Santa Sede, nel contesto della teologia romana, quella di S. Alfonso Liguori che ha combattuto i puristi francesi.
Il Responsum analizza così le varie linee che il confessore dovrà seguire rapidamente al tribunale della penitenza:
- L'eventuale invalidità del matrimonio sacramentale, che risolverebbe il problema. In alcuni casi, infatti, la supposizione dell'invalidità diventa evidente o incoraggia a un nuovo riesame più approfondito. La Congregazione dice, tuttavia, che le questioni in questo senso non dovrebbero scandalizzare inducendo a pensare che la Chiesa ha un "divorzio cattolico".
- Soprattutto, il confessore tenterà di scoprire  se il penitente ritenga possibile una riconciliazione tra i coniugi. Infatti, secondo S. Agostino: "Dio non ci comanda a cose impossibili, ma nel comandare Egli vi ammonisce di fare ciò che è possibile e chiedere ciò che non si può." Il Concilio di Trento ha aggiunto,  parafrasando San Paolo, "Egli ti aiuta a poterlo fare" (Dz 1536). E ciò il responsum lo traduce "con l'aiuto della grazia." Aggiungendo che ci possono essere figli dell'unione sacramentale, profondamente feriti dalla separazione dei genitori.
- In ogni caso, solo di motivi gravi (presenza dei figli del secondo matrimonio, si potrebbe aggiungere l'età avanzata della coppia e il rischio di rottura di una convivenza che è solo amicizia) possono evitare l'obbligo di rompere la convivenza adulterina iniziata con la seconda unione civile. E in questi casi, il penitente deve accettare di vivere con il suo nuovo coniuge  come "fratello e sorella". Questo richiederà verosimilmente una riflessione sulla sulla possibilità di messa in pratica di questa situazione,  e di cui senza dubbio il rinvio dell'assoluzione sacramentale ad un'altra confessione. Ciò implica per il penitente e il suo secondo coniuge a prendere le misure e le decisioni per vivere rettamente nonostante ciò che i teologi morali chiamano "l'occasione di peccato." L'esperienza dimostra che non è impossibile. Ma solo un considerevole motivo (l'educazione dei figli) permette di rimanere nel pericolo di peccato. Inoltre, la Congregazione va dritta al punto, senza specificare come dovrà essere impostato lo stile di vita per evitare che la pratica dei sacramenti da parte di coniugi apparentemente adulteri sia causa di scandalo.

Conclusione

La conslusione del Responsum è particolarmente interessante. Esso integra in effetti la risoluzione di questo caso particolare di assoluzione data a un divorziato che ha contratto una nuova  unione, col principio generale dell'indissolubilità del sacramento, e di conseguenza la legittimità di assoluzione sacramentale concesso secondo il prudente giudizio dal ministro del sacramento. Sono necessarii "atti del penitente" (la contrizione, la confessione dei peccati, e la soddisfazione, vale a dire "la penitenza"), specialmente la contrizione richiesta per divina istituzione per la remissione dei peccati. La Congregazione per la Dottrina della Fede cita il Concilio di Trento (Dz 1676): affinché i peccati siano rimessi, il penitente deve essere animato circa il male commesso, dal dolore dell'anima, dall' avversione di quel peccato con il proposito di non peccare più.

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